“Si è detto prima che la terra debba appartenere a coloro che detengono le armi e a coloro che hanno parte nel governo”. Con questa affermazione, nel VII libro della Politica Aristotele rende esplicito il legame indissolubile all’interno del sistema polis tra cittadino e proprietà agraria1. Tale legame è presupposto, anche se raramente formalizzato, sia nella riflessione storico-politica sul concetto di appartenenza a un gruppo civico, sia nella documentazione che concerne i diritti e doveri del polites. Passando in rassegna alcune testimonianze relative al rapporto tra assegnazioni di terre (urbane e extraurbane) e politeia, si osserva come in contesti di formazione e/o di cambiamenti all’interno del gruppo civico le città mettessero frequentemente in atto forme di protezione legale sulla proprietà agraria. Tali protezioni erano finalizzate a tutelare i diritti dei cittadini – dunque gli assetti proprietari – ma anche a salvaguardare l’integrità del territorio della città.
Come è facile immaginare, la gran parte della documentazione che presenta indicazioni di questo genere è di natura epigrafica: i testi nei quali si trovano più frequentemente sono documenti di tipo ecistico, ossia atti ufficiali che sanciscono la fondazione di una nuova comunità politica o una modifica nel suo assetto civico (spesso, ma non esclusivamente, di area coloniale), ma anche giuramenti di fedeltà alla comunità poleica da parte di cittadini o di magistrati.
Le forme di protezione mirano spesso ad evitare proposte di redistribuzione agraria (γῆς ἀναδασμός), un concetto che può prefigurare situazioni anche profondamente differenti sul piano giuridico. Il fenomeno, come è noto, è stato studiato per la prima volta organicamente da David Asheri. La sua analisi ha fatto emergere tanto i casi di nuova distribuzione di tutte le terre pubbliche e/o private, quanto le distribuzioni parziali, nel quadro di una distinzione tra redistribuzioni in un contesto di spartizione primaria e di revisione totale dell’assetto agrario in seguito a un massiccio incremento di popolazione dall’esterno2. Pur tenendo conto di tali distinzioni, che rimangono alla base della trattazione del fenomeno del ges anadasmos, nell’esaminare significativi casi di studio (alcuni dei quali non ancora noti ad Asheri) si cercherà far emergere la prospettiva del cittadino e l’impegno a mantenere invariato l’assetto della chora della propria polis, e di evidenziare al contempo la funzione non sempre univoca delle clausole relative alla protezione della proprietà agraria. Il lessico utilizzato e la formulazione stessa di tali clausole mostrano infatti che talvolta esse svolgevano una reale funzione dissuasoria rispetto alla possibilità di mutare l’assetto proprietario, sia per quanto concerne le terre urbane, sia per quelle extraurbane. In altri casi, invece, soprattutto dopo la riflessione filosofico-politica della prima metà del IV sec. a.C. intorno alla tirannide e all’identificazione del ges anadasmos come espressione di un regime autoritario (con il suo conseguente bando, soprattutto in contesti democratici), le clausole di protezione della proprietà agraria svolgono la funzione formale e ideologica di dissuadere dal proporre sovvertimenti nell’ordinamento costituzionale delle poleis3. In epoca ellenistica i due piani sembrano convivere, come vedremo.
Il campo privilegiato per esaminare casi di protezione della proprietà da parte della polis e dei suoi cittadini è, come si è accennato prima, quello coloniario, nell’ambito del quale la Sicilia, con le sue deportazioni di intere comunità e conseguenti spostamenti di massa da una polis all’altra, occupa fin dall’età arcaica una posizione di primo piano4. Il più antico documento rilevante in questo senso, infatti, viene da Himera. Si tratta di una legge su tavoletta bronzea rinvenuta nel tempio D, situato nella città alta. Il documento si data da un punto di vista paleografico al tardo VI-inizi V secolo a.C., è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 da Antonietta Brugnone5, e da allora ha conosciuto già una ricca bibliografia e diverse revisioni critiche6.
Il testo è costituito da poche linee frammentarie. Si fa riferimento in particolare alle fratrie come responsabili delle decisioni riguardanti una assegnazione di oikopeda (preselle urbane) a favore di non meglio precisate phyla di Zancle (phyla danklaia), forse in numero di due. Si tratta quindi molto probabilmente di una immissione a Himera di nuovi cittadini provenienti dalla madrepatria, per i quali vengono assegnati dei lotti urbani, in un quadro di parziale accrescimento e/o risistemazione della componente civica.
Nonostante le difficoltà di lettura, gli elementi di interesse di questa legge sono molteplici. È degna di nota, ad esempio, la rispondenza tra le misure dei lotti urbani (gli oikopeda) che vengono menzionate all’inizio del testo e alcuni dati provenienti dagli scavi dell’impianto urbano della città nella tarda età arcaica. Su questo punto è tornata di recente Stefania De Vido con una convincente proposta di inquadramento storico-sociale7. Oltre a ciò, il documento presenta alcune clausole sanzionatorie nei confronti di chi danneggi la tavoletta bronzea o trasgredisca quanto vi è prescritto. Le ll. 10-15 sono state a lungo oggetto di discussione e di differenti proposte di lettura. Due interpretazioni principali sono possibili. La prima è quella proposta da Brugnone: il trasgressore incorrerà nelle stesse punizioni di chi non ha partecipato alla redistribuzione delle terre8. Sulla base di questa clausola non del tutto chiara Brugnone ipotizza che, accanto alla legge pubblicata nella tavoletta, esistesse un’altra normativa relativa alla redistribuzione dei lotti extraurbani, e che la legge vi facesse riferimento proprio in queste linee. Un episodio narrato da Erodoto (6.22-24) relativo agli aristocratici Zanclei esiliati e del loro re Scythes rifugiatisi da Inico a Himera, potrebbe costituire una cornice storica compatibile con lo scenario prospettato dalla tavoletta9. Seguendo la lettura di Brugnone, gli esuli zanclei, una volta arrivati nella colonia di Himera e divenuti politai, avrebbero richiesto che il territorio extraurbano, ma anche quello urbano, venissero redistribuiti, almeno in parte. Chi non avesse partecipato alla redistribuzione dei lotti extraurbani (γέε̄ς ἀναδαιθμο̂ nel testo, l. 14) sarebbe stato escluso, di fatto, anche dalla divisione di quelli urbani (oikopeda). La data di questo evento, se connessa con quanto ci narra Erodoto, si fa dunque risalire agli anni intorno al 490 a.C. Al di là dell’efficacia di questa ricostruzione storica, è un dato di fatto che la tavoletta non possa datarsi posteriormente al 476 a.C., quando Terone avrebbe imposto a Himera l’uso del dorico, ma forse anche prima del 491 a.C., quando Zancle, a causa della conquista da parte di Anassila, cambiò nome in Messana.
Il più recente contributo di Olga Tribulato, oltre a prospettare nuove letture di queste linee del testo, nel legare il verbo μνέ̄σεται della l. 15 a quanto precede e nel rivedere l’integrazione delle lacune alle ll. 13 e 14, propone invece di leggere: “Sia costui nella stessa posizione di colui che […] menzioni una divisione della terra”10. La menzione di una redistribuzione di terre costituisce dunque un riferimento sanzionatorio nei confronti di chi non si attenga a quanto disposto dalla legge. Questa prospettiva consente di affermare con maggiore sicurezza che il documento non era una legge riguardante la redistribuzione della chora imerese, ma aveva per oggetto l’assegnazione di oikopeda e di terre (urbane? Se si accettano le letture di Tribulato relative alle ll. 10-12: [ἒ̄ ν]έμε̄ι ἒ̄ μοίρ|[ε̄ι] ἒ̄ κακ[ὲ̄ν ἒ̄ ] ἀγαθὲ̄[ν γε͂]|ν “o assegna o divide cattiva o buona terra”)11.
Interpretato così il testo, potremmo dire che gli Himeresi vengono invitati ad attenersi alla assegnazione di terre (parziale, e rivolta solo agli Zanclei stabilitisi ad Himera come nuovi cittadini) che viene prescritta dalla legge e, se non lo faranno, incorreranno in sanzioni gravi, pari a quelle toccate a chi ha fatto menzione di una redistribuzione di terre (ἀναδαιθμός sta per ἀναδασμός, cfr. anche δαιθμός del bronzo Pappadakis, su cui vd. infra)12.
Ciò che rimane oscuro, e la soluzione in assenza di altri dati è lontana, è se ad Himera vi fosse effettivamente stata una redistribuzione dei lotti extraurbani in concomitanza con la legge, o se il rimando al ges anadasmos equivalesse a prefigurare una situazione non reale che però corrispondeva alla più grave delle sanzioni. In altri termini non è chiaro se il ges anadasmos, già in una fase cronologica così alta, fosse investito di quella connotazione negativa che lo associava a forme di governo autoritarie. Un confronto con una legge quasi coeva proveniente dalla Locride greca consente, a mio avviso, di prospettare come preferibile la prima soluzione.
Il documento che presenta protezioni legali contro l’attuazione di un programma di redistribuzione di lotti e che è possibile portare come confronto è rappresentato dalla legge locrese nota come ‘bronzo Pappadakis’. Il documento, edito a più riprese – qui si segue l’edizione di IG IX 12.3 609 – si data, sempre per ragioni paleografiche, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.13. Il tethmos riguarda la ripartizione di alcuni territori14, sia di terra pubblica, sia di aree divise in lotti15, e i regolamenti per i requisiti di spartizione da parte di coloni locresi, in un’area non nota perché incerto è il luogo di rinvenimento, forse la stessa Naupatto. Si parla dei distretti di Hylia e Liskaria, che sono o le aree del territorio dell’ignoto insediamento che vengono assegnate (e questa idea pare preferibile), o aggettivi che fanno riferimento a tipologie di terreni che si affiancano alle terre lottizzate e pubbliche, da assegnare ai politai. Questo è solo uno dei molti punti del documento rimasti insoluti e tutt’ora oggetto di dibattito: lo testimonia la copiosa bibliografia, che si addentra soprattutto sui problemi giuridici posti dal documento e sulla disposizione del testo16. Zurbach identifica bene due piani distinti della legge: “l’acte punctuel et concret de délimitation et de distribution d’une part, et d’autre part les régles permanentes relatives à la possession des terres distribuées”17.
Dopo la menzione iniziale della ripartizione del territorio e dopo le disposizioni relative al diritto successorio degli apoikoi, dalla l. 7 inizia una sezione riguardante un rincalzo coloniario (ἐπιϝοίκος), che richiede la necessità di legiferare rispetto all’assetto agrario stabilito con una clausola relativa alla conservazione della divisione delle terre.
IG IX 12.3 609, ll. 7-14: αἰ μὲ πολέμοι ἀνανκαζομένοις δόξξαι ἀ|νδράσιν ℎενὶ κἐκατὸν ἀριστίνδαν
το͂ι πλέθει ἄνδρας δια|κατίος μεῖστον ἀξξιομάχος ἐπιϝοίκος ἐφάγεσθαι. ℎόστ|10ις δὲ δαιθμὸν ἐνφέροι ἒ ψᾶφον διαφέροι ἐν πρείγαι, ἐν πόλι, ἐ|ν ἀποκλεσίαι ἒ στάσιν
ποιέοι περὶ γαδαισίας, αὐτὸς μὲ|ν ϝερρέτο καὶ γενεὰ ἄματα πάντα, χρέματα δὲ δαμευόσθον
| καὶ ϝοικία κατασκαπτέσθο κὰτ τὸν ἀνδρεφονικὸν τετμ|όν.
A meno che, sotto la pressione di una guerra, la maggioranza dei 101 uomini scelti
tra i migliori cittadini decida di introdurre18 almeno 200 soldati come coloni addizionali, chiunque introduca una proposta di divisione
(daithmos) o esprima il suo voto in assemblea, in città, nel consiglio o faccia una rivolta
(stasis) per la divisione delle terre, lui e la sua famiglia tutta siano maledetti, le sue
proprietà siano confiscate e la sua casa demolita, secondo la legge sugli omicidi.
Qui la distinzione tra ciò che è consentito e ciò che è vietato è sottile. La legge non vieta del tutto la redistribuzione delle terre, ma fa eccezione rispetto a una situazione contingente, cioè l’arrivo di nuovi coloni nell’apoikia, in caso di guerra. La limitazione del numero degli epoikoi ad almeno 200 individui implica che il corpo civico inteso come cittadini maschi votanti e atti alle armi raddoppi, nel momento in cui la maggioranza è costituita da 101 cittadini (e dunque, dobbiamo supporre, 200 siano gli apoikoi originariamente stanziati nel territorio). Quindi, nel caso in cui ci sia una situazione particolare (leggi: una guerra19) e la popolazione debba raddoppiare, la città concede una redistribuzione dei lotti extraurbani. In altri termini, il primo obiettivo della nuova comunità è assicurare a ciascun cittadino regolarmente stanziatosi nel territorio (quindi in questo caso apoikoi ed epoikoi) il diritto alla terra. Una volta garantito il diritto alla terra, interviene la clausola sanzionatoria a tutelare la proprietà. L’esigenza di preservare la distribuzione originaria delle terre rimane quindi in secondo piano rispetto alla quella, più pressante, di dotare tutti gli individui che accedono alla politeia di un lotto di terra.
Seguendo il quadro che emerge in questo caso, forse possiamo applicare gli stessi criteri di valutazione anche alla clausola sanzionatoria contro la redistribuzione delle terre presente nel testo di Himera. Anche qui era stata effettuata una distribuzione di terre, quasi certamente parziale, contemporaneamente all’assegnazione di oikopeda. Una volta stabilito l’assetto proprietario, non sarebbe stato più possibile intervenire, e chi lo avesse fatto sarebbe stato sanzionato, esattamente come chi avesse proposto una revisione nell’assegnazione degli oikopeda.
Una piccola precisazione si impone a questo punto: tanto per la clausola della legge di Himera quanto per quella del bronzo Pappadakis non pare opportuno parlare di “condanna” del ges anadasmos20, ma piuttosto di una norma dissuasoria rispetto alla possibilità che venga messo in discussione ciò è stato appena stabilito. In quest’ottica una redistribuzione agraria deve essere evitata e chi la propone è da considerare paranomos (addirittura al pari di un assassino nel bronzo Pappadakis)21. Ma non c’è una stigmatizzazione ideologica del ges anadasmos.
La stessa considerazione vale anche per un altro documento che viene tradizionalmente chiamato in causa come confronto per le due leggi appena ricordate, e che dunque proponiamo qui anche se non fa riferimenti espliciti a formule di accesso alla cittadinanza. Si tratta di alcune clausole del decreto di fondazione di Brea (IG I3 46), apoikia ateniese forse collocata in Calcidica22, che si data probabilmente alla metà degli anni Trenta del V secolo a.C.23. Nonostante la localizzazione di questa apoikia, a lungo discussa, ci sfugga ancora24, il decreto presenta diversi punti di interesse per quanto concerne l’occupazione del territorio, dalla prescrizione iniziale di nominare 10 geonomoi con lo scopo di dividere la terra (ll. 10-12)25, all’indicazione che le terre che erano state riservate alle divinità siano mantenute tali al momento dell’invio dei coloni e non ne vengano divise altre (ll. 13-15)26. Ma il dato che interessa maggiormente qui è una clausola che impone ai nuovi coloni coinvolti in un secondo momento nella fondazione di raggiungere l’apoikia entro 30 giorni (ll. 30-33)27, che è lo stesso limite di tempo dato nell’iscrizione per lo stanziamento definitivo dell’apoikia (ll. 34-35: ἐ]χσάγεν δὲ τὲν ἀποικίαν τριάκ̣[οντα ἑ]|[μερο͂ν.). Anche qui il punto nodale è assicurare a ciascun cittadino, sia di primo stanziamento che sopraggiunto in seguito, il proprio lotto di terra prima che l’assetto delle terre private sia definitivamente chiuso e il lavoro dei geonomoi sia completato. In questo caso, tuttavia, la metropoli (cioè Atene) mette in atto una disposizione – il limite di tempo di 30 giorni per lo stanziamento dell’apoikia da parte dei nuovi politai – proprio per evitare una successiva redistribuzione delle terre.
La funzione militare che un quadro del genere prefigura, con l’accenno a una guerra nel decreto stesso28, consente di affiancare a sua volta l’iscrizione di Brea al più tardo29 decreto relativo alla colonia di Issa a Kerkyra Melaina, la moderna Lumbarda nell’isola di Korčula in Croazia (Syll.3 141+). Anche questo è un documento molto noto, che si è accresciuto in anni relativamente recenti di due nuovi frammenti, di cui uno più cospicuo, che corrisponde alla fine delle ll. 1-11, è stato pubblicato nel 2021 accanto a una nuova edizione delle ll. 1-17 da parte di Jelena Marohnić30.
Molto è stato detto e scritto sulla natura di questo documento, per il quale si rinvia all’analisi di Mario Lombardo31. Si tratta di un provvedimento, probabilmente un decreto (anche se il termine ψήφισμα non compare), centrato su diritti e privilegi accordati in materia di terre ai primi coloni, anche rispetto agli epoikoi, chiamati significativamente epherpontes32. Alcune anomalie nel testo (prima fra tutte la ridotta dimensione dei lotti che vengono assegnati ai coloni, incompatibile con uno sfruttamento di sussistenza) hanno suggerito a Lombardo l’idea che siamo di fronte a un insediamento di natura militare e non a uno stanziamento a vocazione agraria, come la dovizia di dettagli sulle tipologie di kleroi da assegnare aveva fatto originariamente ritenere33. È probabile dunque che l’apoikia siracusana di Issa abbia stanziato una colonia a Kerkyra Melaina (provvedendola anche di fortificazioni, come viene detto alle ll. 3-5) con l’obiettivo di controllare la costa illirica opposta.
Torniamo a quanto prescrive il decreto. Una prima sezione conserva alcune disposizioni sull’assegnazione di lotti di terra urbani ai primi coloni (ll. 3-9). La seconda parte riguarda invece i lotti da assegnare ai nuovi venuti (τοὺς ἐφέρποντας, ll. 9-10); entrambe sono introdotte dal verbo λαμβάνω34. Segue quindi alle ll. 10-13 il giuramento a non procedere in nessuna circostanza a una redistribuzione di terre, che chiude questa sezione del testo.
ΤΑ[… ca. 11 …]H[.] μη[δέ]|[ποτ]ε̣ τὰν πόλιν μηδὲ τὰν χώραν ἄνδαιτον ποή[σεσθαι μηδαμῶς.
εἰ δέ τί] | [κα ἄρχω]ν̣ προθῆι ἢ ἔτας συναγορήσηι πὰρ τ[ὰ ἐψαφισμένα, αὐτὸς ἄτιμος
καὶ] | [τὰ ὑπάρχ]οντα δαμόσι[α ἔστ]ω, θῶιος̣ [δὲ ὁ ποκτείνας αὐτὸν – – -]
[— giurino?] di non operare mai una ridistribuzione (ἄνδαιτον) della città e del
territorio in alcun modo. Qualora un magistrato avanzi o un membro della comunità
appoggi proposte contrarie a quanto decretato, costui sia privato dei diritti e i
suoi beni siano confiscati, e sia non perseguibile chi lo uccida …
Non sappiamo se la responsabilità di operare una redistribuzione agraria nelle clausole di protezione della proprietà fosse affidata ai magistrati (come era stato integrato e interpretato dal primo editore Josip Brunšmid)35 o ai nuovi politai; in ogni caso il singolo cittadino (ἔτας36) è tenuto a non votare proposte contrarie al decreto, pena la confisca dei beni e la liceità del suo assassinio. Anche qui, come nei casi del bronzo Pappadakis e di Brea, ci troviamo di fronte a un insediamento che presenta uno stanziamento in due fasi dei cittadini (l. 1: “coloro che per primi hanno occupato il territorio”; l. 9: “coloro che vengono ad aggiungersi”), in un contesto militare e/o bellico.
In via preliminare, quali considerazioni possiamo trarre dai documenti epigrafici esaminati fin qui? Senz’altro che esistevano delle regole che miravano a proteggere l’assetto proprietario di un insediamento di nuova costituzione, principalmente per evitare che i cittadini o i loro rappresentanti ricorressero a forme di redistribuzione del suolo urbano ed extraurbano. Le clausole, presenti nei documenti ufficiali, che intendevano impedire nuove distribuzioni, parziali o totali, dei lotti privati avevano in tutti i casi a che fare con ragioni eminentemente pratiche, fra tutte il timore di modificare un piano regolatore funzionale e ben organizzato rispetto al numero dei cittadini. Queste sembrano essere le ragioni alla base del decreto di Issa per la colonia a Kerkyra Melaina, che accanto a quello per Brea rispondevano alla necessità di una rigida organizzazione della chora in insediamenti dall’impianto militare.
In ogni caso, nessuno di questi provvedimenti aveva come obiettivo la necessità di evitare guerre civili o lo stabilirsi di un regime politico di tipo autoritario, neanche i quei casi in cui si ipotizza che la città fosse retta da una tirannide (come è possibile che sia il caso di Himera o quello, più recente, di Kerkyra Melaina). Tutto ciò implica che, se da un lato non si era ancora formato un pregiudizio contro i programmi di redistribuzione agraria, dall’altro le città vi ricorrevano comunque soltanto in circostanze serie ed eccezionali, come lascia pensare almeno il caso del bronzo Pappadakis.
È evidente che gli insediamenti di area coloniale si dovettero confrontare spesso con la necessità di redistribuire la terra in favore di nuovi cittadini, di esuli che tornavano in patria o di nuove componenti del corpo civico provenienti dalla madrepatria. Il problema veniva risolto in modi differenti ma, quando nessuna soluzione era praticabile – cioè quando la disponibilità di terre non era sufficiente a consentire il requisito minimo per l’accesso alla cittadinanza, il possesso di un lotto di terra – era inevitabile pianificare una redistribuzione, il più delle volte parziale, del suolo urbano ed extraurbano. I casi provenienti dal mondo coloniario, lungi dal rappresentare un’eccezione nel quadro della documentazione sulle redistribuzioni di terre, ne costituiscono invece il nucleo più consistente37.
La protezione della proprietà agraria è al centro anche di una particolare tipologia di testi, i giuramenti di cittadini. Richiamiamo qui rapidamente alcuni esempi significativi38 prima di trarre delle considerazioni preliminari sugli sviluppi, in questo tipo di documentazione, della relazione tra politai (e politeia) e mantenimento dell’assetto agrario. Procedendo in ordine cronologico, il primo caso è il giuramento di entrata in carica dell’arconte ad Atene, documentato nell’Athenaion Politeia aristotelica (Ath.Pol. 56.2). I nove arconti si impegnavano, fino alla fine del loro incarico, a garantire che ogni cittadino ateniese avesse la piena disponibilità di quanto possedeva prima del loro accesso all’arcontato39. La protezione della proprietà privata, garantita dai principali magistrati cittadini, sembra avere qui una funzione politica, che è quella di evitare l’instaurarsi di regimi politici diversi dalla democrazia, che avrebbero potuto mettere in discussione l’assetto proprietario (non solo delle terre ma anche dei beni mobili).
Al giuramento degli arconti si associa abitualmente una delle clausole del giuramento degli eliasti ateniesi riportato nella Contro Timocrate demostenica (24.149). Gli eliasti si impegnavano a non votare per la cancellazione dei debiti privati, né per la redistribuzione della terra e delle case degli Ateniesi40. Il significato della clausola è chiarito da uno scolio a Demostene, in cui si dice che la redistribuzione delle terre era usuale nelle democrazie indisciplinate (ἐν ταῖς ἀτακτούσαις δημοκρατίαις), quando vi fossero forti disparità sociali ed economiche tra ricchi e poveri relativamente alla ripartizione delle terre (e delle case) 41. In quest’ottica la clausola contro la proposta di un ges anadasmos e dell’abolizione dei debiti ha il compito di impedire la realizzazione di qualsivoglia piano rivoluzionario volto a sovvertire una democrazia ben organizzata, come suggerisce il riferimento alla democrazia ‘disordinata’ dello scolio.
Le protezioni legali sulla terra costituiscono qui un modo per garantire che lo stato delle cose resterà invariato e che dal punto di vista della politeia non ci saranno rivoluzioni o sovvertimenti del potere, di norma accompagnati da queste misure. Emerge dunque in modo chiaro e inequivocabile l’aspetto ideologico del possesso della terra in contrapposizione a riforme agrarie e abolizione dei debiti, che vengono condannati dal cittadino in quanto proiezioni di un regime autoritario (o di democrazie che, per la loro instabilità, rischiano di sfociare in tirannidi42), un’argomentazione retorica che la tradizione isocratea, platonica e aristotelica aveva canonizzato. Il fatto che la sezione che include il giuramento degli eliasti non facesse parte del testo originario dell’orazione demostenica, come ha ben mostrato Mirko Canevaro, non influisce sulla sostanza dell’argomentazione43.
Nell’ambito dei giuramenti di cittadini, l’horkion che sancisce il rinnovamento della politeia di Cirene a dei cittadini terei che vi risiedevano, conservato in un decreto cirenaico del IV sec. a.C., presenta una certa insistenza sul tema della divisione agraria, in particolare nel supposto giuramento originario dei fondatori dell’apoikia, che i nuovi cittadini sono tenuti a pronunciare negli stessi termini (Meiggs, Lewis, GHI 5; IGCyr011000)44. Nel testo che richiamerebbe le clausole del decreto di fondazione gli apoikoi partecipano alla spedizione ecistica in condizione di parità (ll. 27-28); a coloro che sopraggiungeranno in seguito da Tera saranno garantiti i diritti di cittadinanza e un lotto di terra nella chora che ancora non era stata divisa (ll. 32-33)45. Queste disposizioni, sulle quali prestano giuramento i Terei di IV secolo a.C. residenti a Cirene, costituiscono garanzia rispetto alla concessione della politeia e, si immagina, anche della proprietà, almeno su un piano formale46, ma non è in effetti prevista alcuna promessa da parte dei nuovi politai di tutelare il mantenimento dell’assetto proprietario cittadino.
Il discorso cambia in quei giuramenti di cittadini che contengono delle clausole esplicitamente mirate a mantenere inalterati gli assetti proprietari. Il caso più emblematico, per certi aspetti rivelatore di una mentalità diffusa nelle poleis greche in epoca ellenistica, è costituito dal giuramento degli Itani (Syll.3 526; IC III iv 8, inizi del III sec. a.C.). Conosciamo molto poco della storia politica della città, posta nella costa orientale di Creta, mentre è noto che, soprattutto a partire dal secolo successivo, essa è stata frequentemente impegnata in dispute con altre poleis legate ai confini della sua chora47. Nel giuramento pronunciato dai cittadini, essi sono tenuti a giurare “di non portare avanti una redistribuzione di terre, o di case, o di oikopeda, o una abolizione dei debiti”48. Dal momento che non si possiedono riferimenti che consentano di ricostruire la situazione politica interna della polis, non è possibile stabilire altrimenti che da questo testo se la città fosse stata turbata da tentativi di rivolte interne, o da qualche minaccia esterna. Certo, deve esserci sempre una ragione precisa, circostanziata e spesso critica dietro la decisione da parte degli organismi cittadini di far prestare un giuramento di fedeltà ai propri politai 49. Il fatto che la condanna di una redistribuzione di terre, case e lotti edificabili in città sia associata all’abolizione dei debiti sembra quindi suggerire che la polis fosse di fronte al #rischio di una stasis, di una sovversione politica interna. Letto in quest’ottica, il giuramento degli Itani mostra come le poleis si attrezzassero per mettere in atto forme di prevenzione teorica contro i programmi di redistribuzioni agrarie (urbane e extraurbane), e questo avveniva spesso in associazione con l’abolizione dei debiti. Se interpretiamo correttamente la clausola del giuramento degli Itani, la prospettiva ideologica di ges andasmos e chreon apokope come elementi di sovversione del governo in atto e come indicatori dello stabilirsi di un regime autoritario in epoca ellenistica appare integrata nella mentalità greca e si riflette anche nella documentazione epigrafica.
Due constatazioni relative alla documentazione sui giuramenti e sulle leggi antitiranniche, tuttavia, inducono a non considerare in modo troppo dogmatico l’associazione tra la condanna del ges andasmos e la presenza di un regime autoritario. Innanzitutto le clausole sulla redistribuzione delle terre non compaiono in altri giuramenti del tutto simili a quello di Itanos e legati a sovvertimenti del governo in atto o all’instaurarsi di un regime democratico. Un primo caso è già di epoca classica e riguarda il giuramento dei magistrati di Teos e Abdera (Osborne, Rhodes, GHI 102c, 480-450 a.C.), imposto per evitare che si instauri un governo autocratico (quello dell’aisymnetes, ll. 22-23) 50. Così anche il giuramento degli efebi di Telos, contenuto nel dossier sugli onori agli arbitri di Kos da parte di Telos (IG XII.4 132, fr. b, ll. 128-136, fine IV sec. a.C.), il giuramento degli efebi a Dreros (Syll.3 527; IC IX 1, 220 a.C. ca.)51, e quello dei cittadini a Cos in occasione dell’homopoliteia con Calymna (Tit. Cal. XII; Staatsverträge III 545, intorno al 200 a.C.), sono tutti casi di giuramenti in difesa di un regime democratico e contro lo stabilirsi di una tirannide o di un’oligarchia.
La seconda constatazione riguarda invece l’assenza di una clausola che vieta la redistribuzione delle terre nella legge di Eretria contro la tirannide (Knoepfler 2001 e 2002; SEG 51 1105, 340 ca. a.C.). Qui, all’opposto, non solo non viene sancita alcuna condanna al ges anadasmos in relazione al timore per l’instaurarsi di un regime tirannico, ma nella clausola finale della legge i cittadini, emanazione del governo democratico che ha promulgato la legge, stabiliscono che chi ha aiutato Eretria a mantenere la sua eleutheria avrà diritto a una porzione di terra ricavata da quelle espropriate ai fautori di un governo tirannico52.
Fatte queste considerazioni, passiamo all’ultimo esempio di clausole sulla proprietà in un giuramento di politai, il giuramento dei cittadini di Chersoneso Taurica degli inizi del III secolo a.C. (Syll.3 360; NewIOSPE III 10053). Come nel caso di Itanos, anche questo giuramento nasce per ragioni specifiche, che però ci sfuggono. Tutti i cittadini sono tenuti a giurare di non abbattere la democrazia e di opporsi a chiunque complotti contro Chersoneso, o contro la chora dei cittadini di Chersoneso54. Il giuramento viene tradizionalmente connesso a un’altra iscrizione che presenta un catasto di vendite di terreni della chora chersonesita (SEG 40 615). Entrambi sono associati a una presunta avvenuta redistribuzione agraria che sarebbe testimoniata anche dalle ricognizioni archeologiche effettuate nel territorio chersonesita, un cui nuovo impianto regolare dei lotti si daterebbe almeno al IV sec. a.C.55. Non vi sono però ragioni sufficienti interne al testo per mettere insieme questi dati (e in particolare per interpretare il nuovo impianto della chora chersonesita come il risultato di una redistribuzione di terre)56. Il lessico, con il riferimento insistito alla chora della città, anche a quella parte del territorio che Chersoneso aveva perso e probabilmente riconquistato di recente, potrebbe invece avvicinare questo documento, e la clausola che contiene, alle protezioni legali messe in atto per mantenere immutato tutto l’assetto territoriale cittadino e, al suo interno, quello privato, quando esso era messo in pericolo da minacce proveniente dall’esterno (le frequenti incursioni scite?). Delle ragioni di ordine contingente potrebbero dunque essere alla base della clausola di protezione delle terre.
Per giungere a delle conclusioni, se questa interpretazione coglie nel segno, la clausola del giuramento dei cittadini di Chersoneso non avrebbe a che fare con un tentativo rivoluzionario di sovvertimento del potere, con una supposta stasis tra fazione oligarchica (o tirannica) e fazione democratica57 (benchè sia nei fatti un giuramento di fedeltà alla democrazia), e non richiamerebbe il timore di una redistribuzione agraria. In altri termini, non farebbe parte di quelle condanne formali al ges anadasmos che troviamo con tutta probabilità a Itanos e che indicano il radicamento nella mentalità greca dello slogan ideologico che associa questo fenomeno all’abolizione dei debiti e all’instaurazione di un regime autoritario.
Come è noto, tale associazione è presente nelle fonti letterarie e nella riflessione filosofica a partire dagli inizi del IV secolo a.C. in riferimento anche a eventi risalenti nel tempo (a partire da Solone58). Senza negare con ciò storicità ai fatti che vengono descritti sotto questa luce, è evidente che, tanto nella documentazione ecistica quanto nei giuramenti di fedeltà alla polis, le testimonianze epigrafiche, per la loro stessa natura maggiormente aderenti alle singole esperienze cittadine, solo in qualche caso rivelino una permeabilità alle argomentazioni retoriche (come ad es. nel giuramento degli Itani). Esse fanno invece emergere nel loro insieme come istanza prioritaria la necessità di proteggere la proprietà del singolo cittadino e il territorio della polis.
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Notes
- Arst. Pol. 7 1329b36-37: ὅτι μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα κεκτημένων καὶ τῶν τῆς πολιτείας μετεχόντων εἴρηται πρότερον (trad. M. Faraguna <https://politeia.unimi.it/2023/11/09/aristoteles-pol-7-1329a13-19-1329b36-38-aristotele-e-il-nesso-organico-tra-proprieta-della-terra-e-condizione-di-cittadino-anni-40-e-30-del-iv-sec-a-c/>).
- Asheri 1966 distingueva tra i casi di spartizione primaria (21-24) e i casi di redistribuzione totale in contesti di rincalzi coloniari su larga scala (39-43), mentre in un capitolo conclusivo analizzava la presenza di clausole di condanna legale, di “censura retorica” del ges anadasmos (108-121).
- Vd. la trattazione in Asheri 1966, 108-121; per altri studi critici vd. infra note 21 e 58. Qualche considerazione su uno slittamento di significato tra le redistribuzioni precedenti la fine del V-inizi del IV secolo a.C. e quelle successive è ora in Malkin 2023, 182.
- La bibliografia sul tema è piuttosto vasta: basti qui rimandare al contributo di Asheri sul rimpatrio di esuli in Sicilia negli anni Sessanta del V secolo a.C. (Asheri 1980), che mostra a pieno la dinamicità, anche drammatica, dei concetti di cittadinanza e di proprietà agraria in ambito siceliota. Cfr. anche Dreher 2007.
- Brugnone 1997 (su cui SEG 47 1427).
- Oltre che dalla stessa Brugnone a più riprese (vd. in part. Brugnone 2011 e 2022), il testo è stato edito da Manganaro 2000, 748-752; Dubois 2008, 26-35, n. 15; Tribulato 2019. Vd. anche le note di commento di Lombardo 2001, 78-80 (con la riproposizione delle edizioni di Brugnone e di Manganaro in Frisone 2001, 120-121, n. 4a); Dreher 2007, 73-74, e le osservazioni di Faraguna 2021, 142 nota 40 sui diversi punti rimasti insoluti nell’interpretazione della legge.
- De Vido 2023, 41-48. Sulle dimensioni dei lotti e sulla cronologia dei due impianti urbani della città alta e di quella bassa vd., per la città alta, Allegro 2008, con aggiornamenti in Mango 2020; per la città bassa, Vassallo 2019. Vd. anche le più recenti considerazioni in Brugnone 2022, 276.
- Brugnone 1997, ll. 12-14: το̂ι αὐτο̂‹ι› αὐτὸν ἔχε[σ]|θαι ἐν hο̂ιπερ h[ὸ μὲ̄] λ|[αχὸ̄]ν γέε̄ς ἀναδαιθμο̂. “che egli sia tenuto nella medesima condizione di chi non ha avuto parte alla redistribuzione della terra”.
- Brugnone 1997, 300-304; Dimartino 2019; maggiore prudenza rispetto a questa ricostruzione del contesto storico in De Vido 2023, 39-40.
- Tribulato 2019, ll. 12-15: το͂ι αὐτο͂<ι> αὐτὸν ἔχε[σ]|θαι ἐν hο͂ιπερ h[ὸς μὲ̄] λ|[αχό̄]ν γὲε̄ς ἀναδαιθμο͂ |15 μνέ̄σεται. L’integrazione h[ὸς μὲ̄] λ|[αχό̄]ν alle ll. 13-14 rimane nel testo in assenza di proposte alternative che rispettino la dimensione della lacuna, ma l’autrice ha in mente alcune possibilità come λέγων o θέλων (“parlando” o “avendo in mente”): Tribulato 2019, 186.
- Su questo punto vd. anche le osservazioni di Faraguna 2023, 214 e nota 2.
- Tribulato 2019, 185-186. Zurbach 2017, II, 642-643, ritiene che la legge avesse l’obiettivo di assegnare oikopeda a nuovi politai della comunità imerese registrati nelle tribù zanclee, ma anche di regolare una distribuzione parziale delle terre arabili tanto in favore dei vecchi cittadini che fossero ritenuti bisognosi di terre e dei nuovi, a cui saranno poi assegnati gli oikopeda.
- L’alfabeto è quello proprio della Locride occidentale e che conosciamo anche attraverso altri documenti praticamente coevi come la nota legge (τὸ θέθμιον) di Naupatto (IG IX 1².3 718). Sulla datazione vd. anche Zurbach 2017, I, 547-548.
- Si noti che il termine usato alla l. 1, ἀνδαιθμός, indica un’assegnazione, non una redistribuzione di terre. Mentre alla l. 10 si parla di δαιθμὸν e alla l. 11 di γαδαισίας, riferendosi invece a una divisione (nuova?, quindi redistribuzione) delle terre già assegnate alle ll. 1-3. Se si segue l’interpretazione di Maffi 1987, alla l. 4 la legge sviluppa il concetto di ripartizione utilizzando il termine ἐπινομία, che qui probabilmente non ha il consueto significato di “diritto di pascolo” ma di “assegnazione”, per introdurre i modi in cui tale assegnazione è stabilita nel diritto successorio dei coloni.
- Il significato di το͂ν ἀποτόμον non è chiaro, ma questa sembra essere l’iterpretazione più convincente: vd. in particolare Zurbach 2017, II, p 552 e Faraguna 2023, 217-218. Asheri 1965 traduceva “zone conquistate”; Vatin 1963 “domain réservé”; “separate lots” è la traduzione di Meiggs e Lewis (Meiggs-Lewis, GHI 13); Maffi 1987 “terre messe da parte”; Link 1991 “abgemarkten … Flächen”; Frisone 2001 “(terre) riservate”; Zurbach 2017 “terres réservées”. Interessante il confronto lessicale, anche se a una certa distanza cronologica, con I.Eph. 3 (Maier, Mauerbauinschriften, I, 71, ca. 290 a.C.), che documenta un affitto di terre pubbliche precedentemente proprietà di un privato (Kleitophon). Alle ll. 3-5 viene specificato che, dalle terre che saranno date in affitto, si è scelto di ricavare una striscia di terra di 20 piedi di larghezza tra il mare e il muro che passava attraverso la terra di Kleitophon, per la costruzione di un sentiero (I.Eph. 3, ll. 3-5: ἐξαιρούμεθα παρὰ θάλασσαν ὁδὸν πόδας | [ε]ἴ̣κοσι ἀποτέμνοντες ἀπὸ̣ τῆς γῆς, πλάτος πόδας εἴκοσι εἰς τὸ τεῖχος διὰ |5 τῆς γῆς Κλειτ[ο]φ̣ῶ̣[ν]τος), dove il verbo ἀποτέμνω ha il significato di “dividere/separare” una porzione di terra da un’altra.
- Il documento è infatti opistografo e alcune clausole presenti nel lato B necessitano di uno spostamento all’interno del testo per dare senso.
- Zurbach 2017, II, 549.
- Il verbo da cui proviene ΕΦΑΓΕΣΘΑΙ potrebbe essere ἐφαγήομαι e non ἐπάγω, come la critica tende a ritenere. Entrambi coprono la stessa sfera semantica: la traduzione pertanto non cambia (Favi 2016).
- Riflessioni sull’occasione (tempo di guerra o tempo di pace) che ha favorito la pubblicazione delle legge sono in Zunino 2007.
- Vd. Brugnone 2011, 10-11.
- Interessante nella legge locrese la menzione di una stasis intorno alla divisione delle terre, anche qui al di fuori dello slogan che intende la redistribuzione delle terre (accanto all’abolizione dei debiti) come atto rivoluzionario e negativo; slogan che, come vedremo attecchirà solo più tardi, a partire dal IV sec. a.C. Vd. Gehrke 1985, 323-328, che ridimensiona la diffusione che tali idee ebbero soprattutto in epoca ellenistica (ma cfr. Fuks 1968, in una prospettiva opposta, più rigidamente ideologica, in riferimento a Siracusa nel IV sec. a.C.).
- Sul territorio di Brea vd. Erdas 2006, 47-49.
- Per la cronologia della fondazione vd. Psoma 2009 e 2016 (prima del 433 a.C.) e Woodhead 1952, 61 (438/7 a.C.). La datazione al 446/5 a.C. è quella tradizionale (vd. e.g. Lewis in IG I3 46). Mattingly 1996, 290-291 proponeva invece una cronologia ai tardi anni Trenta.
- È suggestiva la definizione di ‘colonia fantasma’ in Lombardo 2006, 22-23. Sulla possibile collocazione di Brea lo studio più convincente rimane ancora quello di Asheri 1969, che collocava l’apoikia nella Calcidica occidentale sulla base di un frammento di Teopompo (Theopomp. FGrHist 115 F145); vd. anche Psoma 2009, con ulteriori argomenti in supporto della tesi di Asheri, e la sintesi recente di Campigotto 2017, 112.
- IG I3 46, ll. 10-12: γεονόμος δὲ ℎελέσθ[αι δέκα] | [ἄνδρας], ἕνα ἐχ φυλε͂ς· ℎοῦτοι δὲ νεμάντ[ον τὲν] | [γε͂ν. I geonomoi scelti sono uno per tribù, un altro elemento di interesse per la relazione tra possesso della terra e cittadinanza, in quanto rappresentativi anche per i nuovi politai delle 10 phylai della madrepatria, che sono con tutta probabilità portate anche nell’apoikia. Sui geonomoi vd. Erdas 2002, 243-249 (per una possibile presenza dell’iscrizione e della menzione dei geonomoi/geonomai nell’opera di Cratero il Macedone); Ead. 2006, 48-49; Ead. 2020, 172-173; Matijašić 2020.
- IG I3 46, ll. 13-15: τ]|[ὰ δὲ τεμ]ένε τὰ ἐχσειρεμένα ἐᾶν καθά[περ ἐστ]|15[ί, καὶ ἄλ]λα μὲ τεμενίζεν: vd. Malkin 1984.
- IG I3 46, ll. 30-34: ℎόσοι δ’ ἂν γράφσοντα[ι ἐποικ]|[έσεν το͂]ν στρατιοτο͂ν, ἐπειδὰν ℎέκοσ[ι Ἀθένα]|[ζε, τριά]κοντα ἑμερο͂ν ἐμ Βρέαι ἐ͂ναι ἐπ̣[οικέσ]|[οντας. ἐ]χσάγεν δὲ τὲν ἀποικίαν τριάκ̣[οντα ἑ]|[μερο͂ν.
- IG I3 46, ll. 17-21: ἐὰν δέ τις ἐπιστρα[τεύει ἐπ]|[ὶ τὲν γε͂]ν τὲν το͂ν ἀποίκον, βοεθε͂ν τὰ[ς πόλες ℎ]|[ος ὀχσύ]τατα κατὰ τὰς χσυγγραφὰς ℎα̣[ὶ ἐπὶ ․․] |20 [․․6․․․]το γραμματεύοντος ἐγένον[το περὶ τ]|[ο͂ν πόλε]ον το͂ν ἐπὶ Θράικες, “Se qualcuno porta il combattimento sulla terra degli apoikoi, prestino aiuto al più presto le città secondo gli accordi stipulati quando era grammateus … riguardo alle poleis del distretto di Tracia”.
- Forse dell’epoca dei Dionisii, cui si fa risalire la fondazione della supposta madreapatria, Issa, menzionata all’inizio del decreto, l. 2 (discussione in Lombardo 1993).
- Marohnić, Potrebica, Vuković 2021; per l’altro frammento di recente acquisizione vd. Lombardo 2005 (relativo alla l. 5).
- Lombardo 1993 e 2002.
- Come tipologia di testo ricorda molto da vicino il bronzo Pappadakis, pur nelle diversità legate alla cronologia, al contesto storico e alla diversa area geografica. Sui maggiori diritti dei primi coloni, un altro tema portante del diritto alla terra in ambito apecistico, rimando alle considerazioni recenti di De Vido 2018.
- Una sintesi degli studi relativi a questa iscrizione è in Lombardo 1993, 163-165. Sulle dimensioni dei lotti vd. anche Lombardo 2001, 82-83.
- Marohnić, Potrebica, Vuković 2021, ll. 1-10: ἀγαθᾶι τύχαι· ἐφ’ ἱερομνάμονος Πραξιδάμου, Μα[χανέος, τῶν ἀ]ρ̣̣χαγε|τᾶν Ἰσσαίων καὶ Πύλλου καὶ τοῦ ὑοῦ Δάζου· τάδε συ[νέγραψαν οἱ αἰρεθέ]ντες ἦ | καὶ ἔδοξε τῶι δάμωι· λαβεῖν ἐξαίρετον τοὺς πρώτους [καταλα]β̣̣όντ[ας τὰ]ν χώ|ραν καὶ τειχίξαντας τὰν πόλιν τᾶς πόλιος οἰκόπ[εδον ὅ]λον κα[ὶ] ἥμισυ τᾶς |5 τετειχισμένας ἐξαίρετον σὺν τῶι μέρει, τᾶς δὲ Ε[…..]ΙΕΡΗ. λ[αβ]εῖν δὲ αὐ|τοὺς καὶ τᾶς χώρας ἐξαίρετον τὸν πρῶτον κλᾶρον [πέλεθρ]ον κα[ὶ τὰ] ἐχόμενα | πέλεθρα τρία, τᾶς δὲ ἄλλας τὰ μέρη· ἀναγραφῆμεν δὲ [τὸν πρῶτον κλᾶρον ἐς πίνα|[κα] εἷ ἕκαστος ἔλαχε· κατάμονον δὲ εἶμεν αὐτοῖς καὶ τ[οῖς ἐγγόνοις κ]λᾶρον πέλε|[θρο]ν καὶ ἥμισυ ἑκάστωι· λαβεῖν δὲ τοὺς ἐφέρποντας τᾶ[ς χώρας κλᾶρ]ον ἴσον ἢ [τ]ᾶ|10[ς χώρα]ς ἀδιαιρέτου πέλεθρα τέσαρα καὶ ἥμισυ·
- Brunšmid, Inschriften 2-14, l. 10: τὰ[ς δὲ ἀρχὰς ὀμνύναι, κτλ.].
- Sul significato del termine vd. G. Falco, s.v. Etes/(w)etas (ἔτης/(F)έτας) <https://politeia.unimi.it/banchedati/il-lessico-della-cittadinanza/#e>.
- Pace Link 1991.
- Una trattazione più estesa dei giuramenti di politai in relazione alla redistribuzione delle terre è in Erdas 2025.
- Arst. Ath.Pol. 56.2: καὶ ὁ μὲν ἄρχων εὐθὺς εἰσελθὼν πρῶτον μὲν κηρύττει, ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ᾽ ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους. Rhodes 2016, 363 fa risalire il giuramento all’epoca soloniana, successivamente al provvedimento di abolizione dei debiti; vd. anche Faraguna 2025, 129 nota 78. Per un confronto con le clausole uti possidetis nei trattati internazionali vd. Scheibelreiter 2015.
- Demosth. 24.149: οὐδ’ ἐάν τις καταλύῃ τὸν δῆμον τὸν ‘Αθηναίων ἢ λέγῃ ἢ ἐπιψηϕίζῃ παρὰ ταῦτα, οὐ πείσομαι· οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν τῆς ‘Αθηναίων οὐδ’ οἰκιῶν.
- Schol. Dem. 24.299 s.v. ἀναδασμὸν] οἷον ἀναμερισμόν. τοῦτο γὰρ εἴωθε γίνεσθαι ἐν ταῖς ἀτακτούσαις δημοκρατίαις. οἱ γὰρ πένητες πολλάκις καθ’ ἑαυτοὺς γινόμενοι στασιάζουσι πρὸς τοὺς πλουσίους, λέγοντες ὡς οὐ δίκαιόν ἐστι τούτους μὲν ἔχειν γῆν πολλήν, αὐτοὺς δὲ μή, ἀλλὰ δίκαιον εἶναι καὶ αὐτοῖς ἐξ ἴσου μερίσασθαι τὴν γῆν καὶ οἰκίας. “Anadasmos come ripartizione. Questo infatti accade di solito nelle democrazie indisciplinate. Infatti i poveri spesso accordandosi tra loro si ribellano contro i ricchi, sostenendo che non è giusto che quelli detengano molte terre, e loro nessuna, ma che è giusto che anche per loro la terra e le case siano divise in propozioni uguali”.
- Vd. in part. Arst. Pol. 4 1292a 15-31.
- L’inserto sarebbe anteriore al III sec. d.C.: vd. Canevaro 2013, 174-178, secondo il quale la sezione sul ges anadasmos fu inserita per spiegare ciò che segue immediatamente nel testo dell’orazione, in cui Demostene dimostra come violare i verdetti dei giudici possa condurre alla dissoluzione della democrazia (24.152-154). Già Fränkel 1878 riteneva che il testo del giuramento fosse un’interpolazione e per questo non utilizzava il testo per la sua ricostruzione artificiale dei contenuti del giuramento eliastico: vd. Mirhady 2007 con discussione.
- Una revisione e un aggiornamento delle numerose questioni poste da questo documento è ora in Boffa 2021; per una nuova edizione vd. Rosamilia 2023, 229-232, n. 1.
- IG Cyrenaica² 011000, ll. 30-33: Αἰ μὲν δέ κα κατέχ[ων]|τι τὰν οἰκισίαν οἱ ἄποικοι, [τῶν Θηραίων] τὸγ καταπλέον[τα] | ὕστερον εἰς Λιβύαν [καὶ π]ο̣[λιτήιας] καὶ τιμᾶμ πεδέχ[εν] | καὶ γᾶς τᾶς ἀδεσπότω [ἀπολαγ]χάνεν. “Se i coloni mantengono il loro insediamento, colui tra i Terei che faccia in séguito la traversata verso la Libia ottenga la sua parte dei [diritti civici] e degli onori e riceva in sorte un lotto della terra senza proprietario” (trad. C. Dobias-Lalou). Nell’ambito di una copiosa bibliografia, sintetizzata nel lemma di IG Cyrenaica² 011000, per un’analisi linguistica delle due parti di cui si compone il testo vd. Dobias-Lalou 1994 (decreto con giuramento; il giuramento originario è forse stato prodotto nel IV secolo a.C. sulla scorta del dettato di Erodoto, oppure entrambi attingevano a testi di tradizione locale terea e cirenaica); per la cronologia del decreto di IV secolo (contemporaneità con il diagramma di Tolemeo I, IG Cyrenaica² 010800 ) e il rapporto con la narrazione di Erodoto e alcune note aristoteliche vd. Criscuolo 2001.
- Vd. Cecchet 2009, 187-188 sulla necessità di non considerare la frase in modo troppo letterale.
- La testimonianza più nota è senz’altro quella dell’arbitrato di Magnesia al Meandro relativo alle dispute territoriali tra Itanos e Hierapytna (IC III iv 9, 112 a.C.).
- IC III iv 8, ll. 21-24: οὐ|[δὲ γᾶς] ἀναδασμὸν οὐδὲ οἰκιᾶν | [οὐδὲ] ο̣ἰκοπέδων, οὐδὲ χρεῶν ἀ|[ποκ]ο̣π̣ὰν ποιησέω.
- Così Rhodes 2007, 20. Per osservazioni di carattere generale vd. Sommerstein, Bajliss 2013.
- I cittadini promettono di non fomentare disordini civili, né di perseguire, confiscare beni o mettere a morte qualcuno (ll. 11-16), ma non vi è alcun riferimento alla promessa di proteggere il territorio della città da tentativi di modifiche dell’assetto proprietario. Per l’aisymnetes come tiranno vd. un frammento della politeia aristotelica di Cuma Eolica (Arst. fr. 524 Rose ap. Argum.Sophocl.Oed.tyr.). Sulla posizione di potere dell’aisymnetes a Teos e Abdera vd. Faraguna 2005, 329-331.
- Vd. van Effenterre 1937.
- SEG 51 1105, ll. 32-36: ὀπόροι] δ᾽ἂν Ἐρετριῶν καταλαβόντες τι τῆς χώ|[ρης τ᾽αὐτόνομον (?) καὶ ἐλεύθ]ερον ποιήρορι τὸν δῆμον τὸν Ἐρετριῶ|[ν τούτοις μέρος τι διαδιδ]όσθω τῆς γῆς καὶ τῆς οὐσίης τῶν ὑπομε|[ινάντων ἄρχεσθαι τεῖ τυρα]ννίδι ἢ ἄλλει τινὶ πολιτείει ἀλλ᾽ἢ β|[ουλεῖ ἐκ πάντων κληρωτεῖ] “Agli Eretriesi che, occupando una parte di territorio, renderanno autonomo e libero il popolo di Eretria, sia distribuita a tutti una parte delle terre e dei beni di coloro che avranno accettato di obbedire a una tirannide o a un governo diverso dal consiglio nominato a sorte tra tutti”. Vd. in part. Knoepfler 2002, 184-190; sulla legge vd. Teegarden 2014, 57-84. La clausola fa emergere un altro aspetto interessante relativo alle redistribuzioni (parziali) di terre, quello dell’assegnazione di terre confiscate a cittadini colpiti da atimia, che sarebbe troppo lungo sintetizzare qui.
- La datazione proposta in quest’ultima edizione è leggermente più alta: tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. Vd. anche Makarov 2014, 16.
- NewIOSPE III 100, ll. 3-16: ὁμονοησῶ ὑπὲρ σωτηρίας | καὶ ἐλευθερίας πόλεος καὶ πολι|τᾶν καὶ οὐ προδωσῶ Χερσόνασον| οὐδὲ Κερκινῖτιν οὐδὲ Καλὸν λιμέ|να οὐδὲ τἆλλα τείχη οὐδὲ τᾶς ἄλ|λας χώρας ἃν Χερσονασῖται νέμον|ται ἢ ἐνέμοντο οὐθενὶ οὐθὲν οὔτε Ἕλ|λανι οὔτε βαρβάρωι, ἀλλὰ διαφυλα|ξῶ τῶι δάμωι τῶι Χερσονασιτᾶν· οὐ|δὲ καταλυσῶ τὰν δαμοκρατίαν, οὐ | ἐπιβουλεύοντι καὶ προδιδόντι ἢ ἀφι|στάντι Χερσόνασον ἢ Κερκινῖτιν ἢ | Καλὸν λιμένα ἢ τὰ τείχη καὶ χώραν | τὰν Χερσονασιτᾶν· “Agirò in concordia per la salvezza e la libertà della città e dei cittadini e non tradirò Chersonesos, né Kerkinitis, né Kalos Limen, né le altre fortificazioni o terre che i Chersonesiti abitano o abitavano, né in favore di un greco né di un barbaro, ma le conserverò per il popolo dei Chersonesiti. Non abolirò la democrazia; e non permetterò a nessuno di tradirla o di abolirla, né lo proteggerò, ma lo denuncerò ai demiurghi che sono in città. Sarò nemico di chiunque complotti o tradisca o causi una rivolta contro Chersoneso o Kerkinitis o Kalos Limen o le fortificazioni o la terra dei Chersonesiti”.
- Per il territorio di Chersoneso tra fine IV e inizi III secolo a.C. vd. Saprykin 1997, 190-191.
- Sulle conclusioni altamente ipotetiche che si possono trarre da questo incrocio di fonti vd. anche Cecchet 2009, 188.
- Così Vinogradov, Shcheglov1990 (in russo): vd. l’ampia discussione di Makarov 2014, 13-14, con esaustivi riferimenti agli studi in lingua russa.
- Vd. supra. La discussione su questo tema è vasta e richiederebbe una trattazione dedicata. Basti qui dire che le riflessioni presenti in Asheri 1966, che rimangono un punto di riferimento essenziale, sono il risultato, sistematico e con una particolare attenzione per gli aspetti giuridici, di un lungo percorso di indagine sulla proprietà agraria che si fa tradizionalmente partire dalla monografia di Paul Guiraud del 1893 e che passa attraverso la riflessione marxista sulla proprietà, che riprende tra i vari temi i concetti di isomoiria come principio di eguaglianza nell’assegnazione del lotto primario e di proprietà collettiva/possesso individuale. Per quanto concerne il caso di Solone si rimanda in particolare a Rosivach 1992. Su redistribuzione di terre e tirannide vd. anche i contributi classici di Orth 1986 e Brandt 1989.